Regolamento per la consultazione dell'archivio

1. Definizione | ||
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L’ archivio della Corporazione Borghese di Locarno comprende tutti i documenti, qualunque sia la loro data, forma o supporto materiale, prodotti o ricevuti dalla Corporazione. | ||
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2. Accesso
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2.1 |
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L'archivio è accessibile, previa richiesta scritta, con l’ autorizzazione del Congresso Borghese | ||
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2.2 |
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Il Congresso designa un responsabile dell'archivio che vigila sullo stesso e ne regola il suo accesso. | ||
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2.3.1 |
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Sono esclusi dalla consultazione: | ||
- tutti i documenti della Sezione D (Incarti del XX secolo); | ||
- i verbali del Congresso successivi al 1941 e le relative minute | ||
- i verbali del Consiglio direttivo del fondo assistenziale (E 7.1 - E 7.2); | ||
- i verbali dell'amministrazione promiscua del Patriziato locarnese e soldunese | ||
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2.3.2 |
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Il Congresso può accordare delle deroghe quando l'esame di tali documenti è necessario per provati scopi di ricerca. | ||
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2.4 | ||
I documenti sono consultabili nella sala dell’archivio. | ||
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2.5 | ||
documenti possono essere riprodotti (fotocopie, scansione, fotografie digitali o filmati) solo col consenso del responsabile dell'archivio e contro rimborso delle spese. | ||
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2.6 | ||
Durante la consultazione l'utente ha cura di non danneggiare i documenti, non vi appone sue annotazioni ed evita di modificarne la collocazione archivistica. A consultazione terminata, il responsabile dell'archivio verifica l'integrità e l'ordine dei documenti. | ||
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3. Prestiti | ||
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3.1 | ||
Il prestito di documenti è possibile solo in via eccezionale dietro autorizzazione del Congresso | ||
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3.2 | ||
Di regola, il prestito viene accordato soltanto quando è necessaria una prolungata consultazione dei documenti per scopi di ricerca importanti. | ||
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3.3 | ||
Chi intende chiedere in prestito dei documenti dell'archivio deve farne richiesta scritta al Congresso, specificando: | ||
- i documenti desiderati; | ||
- lo scopo della consultazione; | ||
- la durata del prestito; | ||
- il luogo dove i documenti saranno conservati. | ||
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3.4 | ||
All'utente è richiesta una cauzione commisurata al valore dei documenti. | ||
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3.5 | ||
Per ogni prestito si compila una scheda, comprendente: | ||
- data del prestito; | ||
- generalità e indirizzo dell'utente; | ||
- luogo di conservazione dei documenti; | ||
- segnatura, tipo e quantità dei documenti prestati; | ||
- data di riconsegna | ||
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4. Pubblicazioni | ||
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4.1 | ||
Qualsiasi documento dell'archivio può essere pubblicato solo con il consenso del Congresso. | ||
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4.2 | ||
Di ogni scritto, edito o inedito, redatto in relazione alla consultazione dell'archivio, si fornirà una copia gratuita alla Corporazione. | ||
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Locarno, | Il Congresso della | |
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