Regolamento per la consultazione dell'archivio


1. Definizione

 

L’ archivio della Corporazione Borghese di Locarno comprende tutti i documenti, qualunque sia la loro data, forma o supporto materiale, prodotti o ricevuti dalla Corporazione.

 

 

2. Accesso

 

2.1

 

L'archivio è accessibile, previa richiesta scritta, con l’ autorizzazione del Congresso Borghese

 

2.2

 

Il Congresso designa un responsabile dell'archivio che vigila sullo stesso e ne regola il suo accesso.

 

2.3.1

 

Sono esclusi dalla consultazione:

- tutti i documenti della Sezione D (Incarti del XX secolo);

- i verbali del Congresso successivi al 1941 e le relative minute
  (Unità 2.16 - E 2.30; E 2.40 - E 2.42);

- i verbali del Consiglio direttivo del fondo assistenziale (E 7.1 - E 7.2);

- i verbali dell'amministrazione promiscua del Patriziato locarnese e soldunese
  (E 8.1 - E 8.7

 

2.3.2

 

Il Congresso può accordare delle deroghe quando l'esame di tali documenti è necessario per provati scopi di ricerca.

 

2.4

I documenti sono consultabili nella sala dell’archivio.

 

2.5

documenti possono essere riprodotti (fotocopie, scansione, fotografie digitali o filmati) solo col consenso del responsabile dell'archivio e contro rimborso delle spese.

 

2.6

Durante la consultazione l'utente ha cura di non danneggiare i documenti, non vi appone sue annotazioni ed evita di modificarne la collocazione archivistica. A consultazione terminata, il responsabile dell'archivio verifica l'integrità e l'ordine dei documenti.

 

 

3. Prestiti

 

3.1

Il prestito di documenti è possibile solo in via eccezionale dietro autorizzazione del Congresso

 

3.2

Di regola, il prestito viene accordato soltanto quando è necessaria una prolungata consultazione dei documenti per scopi di ricerca importanti.

 

3.3

Chi intende chiedere in prestito dei documenti dell'archivio deve farne richiesta scritta al Congresso, specificando:

- i documenti desiderati;

- lo scopo della consultazione;

- la durata del prestito;

- il luogo dove i documenti saranno conservati.

 

3.4

All'utente è richiesta una cauzione commisurata al valore dei documenti.

 

3.5

Per ogni prestito si compila una scheda, comprendente:

- data del prestito;

- generalità e indirizzo dell'utente;

- luogo di conservazione dei documenti;

- segnatura, tipo e quantità dei documenti prestati;

- data di riconsegna

 

 

4. Pubblicazioni

 

4.1

Qualsiasi documento dell'archivio può essere pubblicato solo con il consenso del Congresso.

 

4.2

Di ogni scritto, edito o inedito, redatto in relazione alla consultazione dell'archivio, si fornirà una copia gratuita alla Corporazione.

 

 

Locarno,
6 aprile 2009

                                               Il Congresso della
                                  Corporazione Borghese di Locarno

 


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